Re:
PNDIN, 05/03/2009 22.11:
Caro costantesolare grazie per il tuo intervento, ma dove posso trovare conferma di quello che dici, non per contrariarti o altro,ma per farglielo vedere a quel b.......o di conce...che subito a messo i piedi avanti.... grazie
Quando si parla di leggi e ti mettere in riga i concessionari ignoranti eccomi qui...
Beni mobili di consumo
Garanzia e responsabilità
Con il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8/3/2002 - Supplemento ordinario n. 40) ed entrato in vigore il 23 marzo 2002, il Parlamento, recependo una Direttiva CE, ha integrato il Codice civile tramite l’inserimento, nella parte riservata alla disciplina del contratto di vendita di cose mobili, del nuovo paragrafo 1 –bis, intitolato “Della vendita dei beni di consumo”, e costituito da otto nuovi articoli che vanno dal 1519-bis al 1519-nonies.
La portata innovativa della norma in questione è notevole basti pensare solamente al fatto che dal 23 marzo 2002 la garanzia legale sui beni mobili di consumo è di due anni e che essa interessa non più la casa produttrice ma colui il quale, nella sua veste di professionista o imprenditore, cede un bene ad un consumatore privato. Ne sono interessati anche coloro che cedono un bene e contemporaneamente lo installano.
Altresì anche sui beni usati scatta l’obbligo della garanzia legale minima e quindi basti pensare solamente al mercato delle auto usate per capire quale terremoto può nascere dall’entrata in vigore della norma in questione.
La garanzia legale minima si applica ai beni mobili consegnati al consumatore dopo il 23 marzo 2002 anche se il contratto è stato stipulato prima.
Sono interessati i beni di consumo forniti ed eventualmente installati, da un venditore, ad un consumatore in base ad un contratto.
Il venditore è responsabile ed è tenuto alla garanzia legale quando il difetto di conformità del bene mobile di consumo si manifesta entro i due anni dalla consegna del bene stesso .
Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della garanzia legale ad un periodo in ogni caso non inferiore ad un anno.
Il produttore non è più responsabile per la garanzia che invece ricade sul venditore il quale, a sua volta, ha il diritto di regresso nei confronti del soggetto che gli venduto il bene. In pratica la legge responsabilizza colui che, ultimo anello della catena, vende (anche con l’installazione) il bene al consumatore privato.
Il contratto tra venditore e consumatore è la parte più importante del rapporto al fine di stabilire poi il diritto alla garanzia. Infatti il contratto, preferibilmente in forma scritta, “fotografa” la reale trattativa tra le parti.
Quali sono i beni mobili di consumo inclusi nella garanzia legale? Tutti quei beni nuovi od usati, materiali od immateriali, che per esclusione, non sono beni immobili. Per il codice civile sono beni immobili: il suolo, le sorgenti, tutto ciò che è incorporato al suolo naturalmente o artificialmente e i galleggianti che siano saldamente e permanentemente assicurati alla riva).
Per esempio, sono pertanto inclusi nella garanzia anche beni di consumo quali i pezzi di ricambio, i software e gli autoveicoli.
Ci sono poi dei beni di consumo che la legge esclude espressamente dalla garanzia quali i beni oggetto di vendita forzata (ad esempio le vendite all’asta o le vendite giudiziarie), l’acqua e il gas non confezionati per la vendita in un volume o quantità determinata e l’energia elettrica.
Quando il servizio accessorio di installazione è compreso nel contratto di trasferimento del bene, ed è stato fornito direttamente dal venditore, o da soggetto diverso ma sotto la responsabilità del primo, il difetto di conformità derivante dalla imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato la difetto di conformità del bene.
Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi a pena di decadenza ed ha diritto, senza spese ed entro un congruo termine, al ripristino della conformità del bene al contratto mediante la riparazione o la sostituzione del bene stesso o, in subordine, ad una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.