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Nuova sezione Monocicli elettrici self balance attivata, il futuro ha inizio !
 
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Problema al cambio?

Ultimo Aggiornamento: 16/05/2010 22:09
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21/04/2010 19:05
 
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Non è quello di Moto4 ma penso possa esserti di aiuto.
La garanzia secondo la legge italiana (nuove norme)
La nuova videocamera non funziona, la riparazione della stufetta elettrica è andata male, la nuova macchina sta più in officina che nel parcheggio di casa - chiunque di noi ha dovuto affrontare inconvenienti del genere, magari rimediando anche una sonora arrabbiatura al momento del reclamo. La garanzia legale sui prodotti tutela appunto i consumatori nel caso di difetti o carenze della merce acquistata, sancendo altresì gli obblighi del fabbricante.

Il giorno 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo che ha recepito la direttiva UE in tema di garanzie dei beni di consumo.
Tale normativa è oggi contenuta nel DLgs. 206/05 (codice del consumo) agli art. 128 e ss.
La riforma ha apportato notevoli miglioramenti anche per i cittadini italiani e rappresenta una pietra miliare nella politica di tutela dei consumatori, affermando una serie di principi importantissimi.


Quali?
La “conformità” al contratto, in relazione al vizio innazitutto. Il concetto di vizio rimane nella sua sostanza invariato: è vizio quello che rende la cosa inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Interessante è invece la novità del concetto di “conformità al contratto”: il venditore ha infatti l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sono conformi al contratto ad es. quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualitá del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. È interessante notare che anche le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura sono vincolanti per il venditore. Questi può sottrarsi alla responsabilità derivante da dette dichiarazioni pubbliche, quando dimostri che egli non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l‘ordinaria diligenza, oppure che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore oppure ancora che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.


A quali contratti si applicano le nuove norme?
Le nuove norme si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (es. quando si incarica un falegname di produrre un mobile di casa).


Validità della garanzia
La legge estende a due anni dalla consegna (finora era solo un anno!) la validità della garanzia, mentre i consumatori avranno tempo 60 giorni (anziché 8 come era fino ad ora) dalla scoperta del vizio per denunciare al venditore o all'artigiano il difetto sul prodotto acquistato.
L’azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.


La denuncia
Va fatta per iscritto – raccomandata a.r. o telegramma – entro il termine di cui sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto oppure l’ha occultato.


Beni usati
Viene sgombrato il campo da ogni dubbio sull’applicazione della garanzia ai prodotti usati: le nuove norme si applicano anche ai prodotti usati, es. auto usate; la durata della garanzia può essere in questo caso limitata ad un periodo non inferiore all’anno; la valutazione del difetto va però fatta tenendo conto dell’usura del bene in relazione all’uso che ne è stato fatto.


L’onere della prova
Fino ad ora era il consumatore a dover provare che il difetto era presente già al momento dell’acquisto del bene; con la nuova normativa se il difetto si presenta entro 6 mesi dall’acquisto, si presume che questo esistesse già al momento dell’acquisto e il consumatore non deve più dare alcuna prova; se, invece, il difetto si evidenzia 6 mesi dopo l’acquisto si inverte l’onere della prova: sarà allora il consumatore e non più il venditore a dover provare che il difetto era presente al momento dell’acquisto.


I rimedi previsti: Cosa può richiedere il consumatore?
Rispetto a quanto finora previsto in tema di garanzia legale, cambia l’ordine dei diritti e relativi rimedi posti a tutela del consumatore

Il consumatore può innanzitutto chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Cosa si intende per rimedio eccessivamente oneroso rispetto all’altro? Facendo un esempio: in presenza di un difetto che consente la riparazione da parte del venditore, è eccessivamente oneroso richiedere da subito la sostituzione del prodotto; questa potrà eventualmente essere richiesta qualora il risultato della riparazione sia insoddisfacente oppure il venditore non sia in grado di eseguirla.
Se il difetto è invece grave, ad es. il prodotto non funziona proprio, oppure la riparazione potrebbe arrecare notevoli inconvenienti al consumatore o richiedere molto tempo, allora la richiesta di sostituzione sarà senz’altro giustificata e dovuta.

E se la riparazione si protrae nel tempo? La legge dice che “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta”: vi sarà da capire cosa si intende esattamente per congruo termine. È certo comunque che se il prodotto rimane troppo a lungo in riparazione, il consumatore farà bene a spedire un sollecito scritto al venditore intimando un termine ultimativo per la riconsegna del prodotto oppure la sua definitiva sostituzione.

Da sottolineare il fatto che la legge prevede espressamente che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità senza spese, in particolare i costi di spedizione, la manodopera e i materiali.
Nel caso in cui chiamate un tecnico perché il vostro elettrodomestico ha bisogni di una riparazione in garanzia al tecnico non dovete neanche pagare il famoso diritto di chiamata

In tre particolari circostanze il consumatore può richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto (queste erano le ipotesi normali di rimedio previste sino ad oggi – vedi art. 1492 codice civile):
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro il termine congruo soprammenzionato;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.


Imperatività delle nuove norme
Viene sancito l’importante principio – peraltro già affermato dalle norme sulle clausole vessatorie – che è nullo ogni patto volto a limitare o escludere i diritti previsti dalla nuova legge a favore del consumatore nei confronti del venditore! In pratica il consumatore non può essere costretto in nessun modo a rinunciare ai diritti previsti per la nuova garanzia.


Garanzia convenzionale
Oltre quanto visto, il venditore o il produttore possono offrire al consumatore un’ulteriore garanzia, che preveda ulteriori vantaggi per quest’ultimo, oltre a quelli, irrinunciabili, offerti dalla garanzia legale.


Lo scontrino o la ricevuta fiscale
È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Senza scontrino, la prova di dove e quando si è acquistato il prodotto diventa più difficile.
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